Il caso Kanavape alla Corte Europea: un passo in avanti per il mercato dei prodotti a base di CBD
Canapa e incertezza normativa
Il settore della canapa è sempre più fertile in Europa.
Tuttavia, continua a scontare la scarsa chiarezza del dettato normativo e le interpretazioni asimmetriche delle Corti, che non consentono ancora uno sviluppo certo del comparto. Una situazione per la quale, però, potrebbe essere rivoluzionaria l'ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Kanavape.
Sul tema del mercato della cosiddetta cannabis light, il Centro Studi Italia-Canada è già intervenuto su questo sito e in occasione di business forum internazionali, sottolineando l'incertezza della normativa che rischia di stroncare il futuro di molte imprese.
La legge italiana
Per quanto riguarda in particolare l'Italia, la Legge 242/2016, così come formulata, ha ad esempio generato innumerevoli dubbi interpretativi sulla vendita della infiorescenze di canapa light. Ne abbiamo parlato qui.
Con il termine Cannabis/Canapa si fa generalmente riferimento alla pianta nella sua interezza (stelo, radici, fiori). Sono le infiorescenze della pianta di canapa che possono essere caratterizzate, invece, da un elevato livello di THC che, una volta esiccate, possono essere utilizzate per attività ricreative o per scopi curativi.
Il THC è l’abbreviazione di tetraidrocannabinolo, cioè la sostanza psicotropa prodotta dai fiori di cannabis. Ciò detto, la presunta legalizzazione delle infiorescenze della cannabis light e il volume di affari registrato continuano comprensibilmente ad attirare l’attenzione degli investitori sia italiani che stranieri.
Approfondisci su Nctm Studio Legale
Sulla poca chiarezza che di fatto inibisce gli operatori, basti ricordare che una sentenza della Corte Suprema di Cassazione si è espressa dichiarando illegittimo il sequestro di infiorescenze di cannabis light e quindi lecita la commercializzazione dei prodotti derivati dalla cannabis (e, in particolare, delle infiorescenze) contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6%.
Ma il dibattito sulla cannabis light e la sua commercializzazione non si è spento, inibendo un business di successo che in Italia ha già avuto una storia importante.
Questo tipo di raccolto è stato infatti molto diffuso sul territorio italiano: negli anni Quaranta l’Italia era addirittura il secondo produttore di canapa a livello mondiale, dopo l’Unione Sovietica.
Coltivazione della canapa: gli investimenti dal Canada verso l'Italia
Oggi, l'Italia è tra le destinazioni preferite degli investitori canadesi nel settore della cannabis terapeutica e per usi industriali.
È da accogliere positivamente in questo senso la notizia degli investimenti milionari arrrivati in Sicilia grazie a Canopy Rivers, braccio finanziario della multinazionale canadese Canopy Growth. Nello scenario internazionale, il Canada potrebbe essere infatti un partner eccellente degli operatori italiani.
Come annunciato in un precedente articolo, il Cannabis Act, che ha legalizzato in Canada la cannabis ad uso ricreativo, è stata da più parti letta come un’opportunità pioneristica di sbarcare nel commercio internazionale nella vendita della cannabis.
Uno studio, sviluppato da una delle principali banche canadesi, ha stimato che la produzione di cannabis potrebbe raggiungere un mercato mondiale dal valore di circa $194 miliardi in 7 anni.
A completezza del quadro, arriviamo dunque all'ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea. La Corte ha di fatto affermato la possibile libera commercializzazione dei prodotti a base di CBD in quanto il cannabinolo non può essere considerato uno stupefacente.
“Uno Stato Membro non può proibire la commercializzazione di cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato Membro qualora estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi”
Nell'articolo che segue, pubblicato da Nctm Studio Legale, riportiamo i dettagli della sentenza che fa intravedere la prospettiva di un'armonizzazione della regolamentazione europea sui prodotti a base di cannabis, di cui il settore canapa italiano e i suoi partner commerciali potrebbero trarre enorme vantaggio.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea decide sul caso Kanavape. Gli effetti dirompenti della Sentenza sul mercato del CBD.
Articolo pubblicato da Nctm Studio Legale, a cura di Paolo Quattrocchi (partner Nctm Studio Legale, direttore del Centro Studi Italia - Canada e vice presidente Chamber of Commerce - Canada West), Guido Foglia (partner Nctm Studio Legale) e Michelle Pepe (Avvocato Nctm studio legale)
Il 19 novembre 2020 la Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su uno dei temi più dibattuti e controversi del momento: la commercializzazione dei prodotti a base di CBD.
Secondo la Corte europea “uno Stato Membro non può proibire la commercializzazione di cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato Membro qualora estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi”[1].
Nella sua Sentenza la Corte ha evidenziato che il diritto europeo, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, osta a una normativa restrittiva come quella francese, oggetto del caso in esame.
La legge nazionale francese, come spiegato nel nostro precedente articolo What do we know about CBD? Opinion of Advocate General Evgeni Tanchev – Case C-663/2018, consente la coltivazione, l’importazione, l’esportazione nonché l’uso industriale e commerciale della canapa limitatamente alle fibre e ai semi della pianta.
La controversia traeva dunque origine dalla commercializzazione da parte di una società francese, la Kanavape, di sigarette elettroniche contenenti liquido a base di cannabidiolo (CBD), importato dalla Repubblica Ceca, dove, invece, è ammessa l’estrazione dall’intera pianta di canapa, comprese foglie e fiori.
Il Tribunale penale di Marsiglia (Tribunal Correctionnel de Marseille), sulla base delle limitazioni previste dalla normativa francese, condannava gli amministratori della società, tra l’altro, per violazione delle norme sul commercio delle piante velenose, rilevando che la produzione di olio di canapa destinato ad essere immesso nelle cartucce della sigaretta elettronica poteva considerarsi lecita solo se ottenuta mediante spremitura dei semi, mentre, poiché l’olio di CBD, importato dalla Repubblica Ceca, era stato estratto dalla pianta nella sua interezza, l’utilizzo doveva ritenersi illecito.
Successivamente, la Corte d’Appello di Aix-en-Provence, investita dell’impugnazione da parte della società francese, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea una questione pregiudiziale sui profili di conformità della normativa francese al diritto dell’Unione Europea, in particolare con rifermento agli articoli 34 e 36 TFUE.
Orbene, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiamata a decidere sulla controversa questione, ha statuito innanzitutto che i regolamenti relativi alla politica agricola comune (PAC) si applicano esclusivamente ai «prodotti agricoli» di cui all’allegato I dei Trattati, tra i quali non rientra il CBD estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza.
Ciò premesso, i giudici europei hanno spiegato altresì che, poiché il cannabidiolo (CBD) non può considerarsi uno “stupefacente”, le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all’interno dell'Unione devono trovare applicazione senza limitazioni o restrizioni di sorta.
Il CBD, infatti, non è menzionato nella Convenzione sulle sostanze psicotrope stipulata a Vienna nel 1971, né, ad oggi, vi è alcuna evidenza scientifica del suo effetto psicotropo o di qualsiasi altro effetto dannoso sulla salute dell’uomo [2].
Pertanto, vietare o limitare la commercializzazione del CBD costituirebbe una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative delle importazioni, espressamente vietata dall’articolo 34 TFUE.
L’articolo 34 TFUE statuisce, infatti, che “sono vietate fra gli Stati Membri le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”.
Siffatte restrizioni sono consentite soltanto in casi eccezionali, ovverosia solo nel caso in cui sussistano gravi motivi di interesse generale elencati nell’articolo 36 TFUE [3].
Benché la valutazione circa la sussistenza dei motivi idonei a limitare o vietare l’importazione o l’esportazione di un determinato prodotto spetti al giudice nazionale, i giudici europei hanno comunque rappresentato e spiegato le ragioni per cui, nel caso in esame, non possono ritenersi sussistenti i motivi generali di cui all’art. 36 TFUE (in particolare, la tutela della salute pubblica), in base ai quali sarebbe consentito limitare le importazioni tra Stati gli Membri.
In primo luogo, poiché il divieto di commercializzazione non riguarderebbe il CBD di sintesi, ma soltanto il CBD naturale.
Di talché, ha precisato la Corte europea, la normativa oggetto del procedimento principale non sarebbe idonea a conseguire, in modo coerente e sistematico, il fine di tutelare la salute pubblica, visto che non viene applicata anche al CBD di sintesi.
In secondo luogo, il giudice nazionale è chiamato in ogni caso a valutare ed analizzare i dati scientifici disponibili per poter affermare la sussistenza di un rischio reale per la salute dell’uomo.
Ebbene, come si è detto, ad oggi non ci sono evidenze scientifiche sugli effetti psicotropi, e dunque potenzialmente lesivi, del CBD.
È agevole comprendere, quindi, che il divieto di importare CBD non trova alcuna giustificazione ai sensi dell’Art. 36 TFUE e che, pertanto, la decisione del Tribunale penale marsigliese non poteva in alcun modo essere condivisa.
La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha avuto una straordinaria risonanza a livello internazionale.
Basti solo considerare che, all’indomani della Sentenza, le Nazioni Unite hanno riconosciuto ufficialmente le proprietà medicinali della cannabis in un voto storico del 2 dicembre 2020 espresso a Vienna dagli Stati Membri nel corso della Commissione droghe delle Nazioni unite (Cnd), l'organo esecutivo per la politica sulle droghe. Le Nazioni Unite hanno, difatti, eliminato la cannabis dalle sostanze di cui alla Tabella IV della Convenzione del 1961, in cui sono elencate le sostanze ad alto rischio come eroina e cocaina (cfr.“Another step forward: the historical point from the U.N. Commission on Cannabis Reclassification”).
Ed ancora, la Commissione Europea ha reintrodotto il Cannabidiolo naturale (derivato da estratto o tintura o resina di cannabis) nel registro degli ingredienti cosmetici ammessi in UE (CosIng List).
In termini pratici, quanto sopra sta a significare che, d’ora in avanti, in Europa, il CBD naturale è ammesso ed utilizzato nei prodotti cosmetici, mentre, in passato, nel database era previsto solo l’uso del CBD sintetico.
Non parrebbe temerario, in conclusione, ritenere che i recenti sviluppi internazionali svelano una significativa e pressoché definitiva apertura verso il mercato del CBD.
[1] Court of Justice of the European Union, press release no. 141/2020, Luxembourg, 19 November 2020: “A Member State may not prohibit the marketing of cannabidiol (CBD) lawfully produced in another Member State when it is extracted from the Cannabis sativa plant in its entirety and not solely from its fibre and seeds”.
[2] Giova ribadire anche in questa sede che secondo un parere dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2017: “the WHO Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) concluded that, in its pure state, cannabidiol does not appear to have abuse potential or cause harm. As such, as CBD is not currently a scheduled substance in its own right (only as a component of cannabis extracts), current information does not justify a change in this scheduling position and does not justify scheduling of the substance”.
[3] L’art. 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che: “le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati Membri”.
- What do we know about CBD?
- Cannabis light in Italia: boom clamoroso nelle vendite, ma l’uso ricreativo resta illegale
- Cannabis, even if light, is illegal. Sales banned by Italy’s Supreme Court?
- Per la Corte Suprema di Cassazione è illegittimo il sequestro di infiorescenze di cannabis light
- La legalizzazione della cannabis per uso ricreativo in Canada
Non perdere i prossimi aggiornamenti del Centro Studi Italia-Canada